Il TAR Piemonte, di Torino, nell’ordinanza n. 899 del 11.10.2021, si è pronunciato circa l’accesso agli atti e la nozione di segreto tecnico e commerciale.
In particolare, ai sensi dell’art.53, comma 5 del D.Lgs. n. 50\2016 che disciplina l’esercizio del diritto di accesso agli atti nell’ambito di procedure di gara “sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; (…)”. Appare necessario comprendere, in vista della disposizione, che cosa si intenda per segreto tecnico-commerciale.
Alla luce della consolidata giurisprudenza condivisa dal Collegio,il concetto di segreto tecnico-commerciale, non può discostarsi ” dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all’art.98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette(…) , a misure di protezione adeguate”.
In conclusione, in materia di appalti pubblici, è il legislatore che nel bilanciare il diritto di accesso con quello della riservatezza del segreto tecnico e commerciale, prevede l’esclusione e il divieto di forme di divulgazione delle informazioni dell’azienda.
Commento a sentenza edito dalla tirocinante Noemi Mistretta.
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