Il Consiglio di Stato, nella formazione del plenum dell’adunanza plenaria, volta a risolvere un contrasto giurisprudenziale, ha statuito che in caso di gara d’appalto, non è possibile per la ditta concorrente regolarizzare le irregolarità previdenziali.
Nello specifico,tali requisiti di conformazione agli oneri previdenziali ed assistenziali devono persistere già dal momento della proposizione dell’offerta ed essere conservati per tutto il rapporto contrattuale che intercorre con la stazione appaltante.
Pertanto, risulterrebbe privo di rilevo un adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, da parte della ditta concorrente, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31 co 8 d.l. 69 del 2013 .
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