Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), con sentenza 11025/2016 accoglie la richiesta risarcitoria, considerando come dannoso il comportamento colpevole della stazione appaltante che attraverso un provvedimento in autotutela e revocando l’aggiudicazione provvisoria ha causato un legittimo affidamento per le ricorrenti alla conclusione positiva della gara d’appalto.
In particolare, infatti, la controversia in commento deriva dall’adozione di un provvedimento di revoca in autotutela, in seguito dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo, attraverso il quale, la pubblica amministrazione,revocando l’aggiudicazione, ha così riaperto il procedimento, innestando nei ricorrenti un legittimo affidamento, salvo poi, con un ulteriore decreto revocare la gara.(cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5447/2010). .
Il vulnus alla posizione delle ricorrenti è riconducibile alla colpevole condotta assunta dalla stazione appaltante nel corso della gestione della procedura di gara, alla fine risoltasi in un inutile coinvolgimento delle società ricorrenti in un rapporto pervenuto ad un punto di sostanziale arresto. Si precisa, infatti, che l’aggiudicatario provvisorio, pur non essendo titolare di aspettativa qualificata all’aggiudicazione definitiva ed al perfezionamento del contratto, vanta comunque un’aspettativa tutelata alla conclusione del procedimento e, più a monte, a non rimanere coinvolto in un procedimento che non si ha alcuna intenzione di portare al suo naturale compimento.
La condotta colpevole della stazione appaltante va, quindi, individuata nei ritardi registrati durante la procedura di gara e nello strumentale slittamento dei termini di conclusione del procedimento, nonchè nella volontà di “azzerare” l’intera gara.
Si è, dunque, in presenza di un’ipotesi di responsabilità da “contatto qualificato”, ricadente nella fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., che si è concretizzata in una cattiva gestione del procedimento di che trattasi.
Secondo l’opinione del Collegio il danno risarcibile deve, pertanto, prevedere non solo di danno emergente – relativamente alle sole spese documentate ed effettivamente sostenute dalle ricorrenti per la redazione del progetto presentato in sede di gara- ma anche il lucro cessante, derivante dalla condotta colpevole della stazione appaltante sopra descritta, che è stimato nella misura del 2% del prezzo offerto dalle ricorrenti in sede di gara.
La somma così individuata a titolo di risarcimento, secondo quanto stabilito dalla Corte, dovrà inoltre essere comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi a far data dal 14 luglio 2008 (dies a quo in cui si è verificato il danno attraverso la prima revoca illegittima)