Il Tar del Lazio, di Roma, con sentenza n. 7406/2023 dispone in ordine all’ autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell’attività di gestione di un impianto di rifiuti, di cui all’Art. 15, c. 3 d.lgs. n. 209/2003, quale iter speciale rispetto a quello previsto dall’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 e sull’applicabilità del modulo procedimentale dettato in via generale per le autorizzazioni e i rinnovi ordinari.
Ciò si evince anche dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 209/03, secondo cui il “titolare del centro di raccolta o dell’impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento […]” (co. 1) e la regione “entro i termini stabiliti dall’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento […]” autorizzando, in caso di approvazione, “l’esercizio dei relativi lavori […]” (co. 2).
La previsione del successivo comma 3, che ammette il rilascio di un’autorizzazione alla “prosecuzione dell’attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute dell’ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti”, introduce un’eccezione ai requisiti per il rilascio dell’a.u.a. “ordinaria”, che resta il titolo occorrente per l’esercizio dell’impianto, ma non anche una deroga all’utilizzo del modulo procedimentale prescelto dall’art. 208 d.lgs. cit.
Quanto detto porta a concludere, ed affermarsi come pure l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera vada acquisita all’interno del procedimento (che peraltro risulta non ancora avviato dall’interessata) di autorizzazione unica “provvisoria”, parimenti governato dalla Regione ciò che si pone, peraltro, in linea con la menzionata ratio delle norme di settore, consentendo di perseguirne le finalità acceleratorie.