Con proprio parere del 21.01.2015 n. 5 l’Anac si è occupata, con riferimento al caso di appalto integrato, dell’obbligatorietà o meno dell’allegazione del cronoprogramma all’offerta economica da parte dei concorrenti in assenza di espressa previsione nella lex specialis di gara, nonché della necessità o meno che anche i progettisti rendano la dichiarazione in ordine alla propria regolarità rispetto alla legge n. 383 del 2001.
La richiesta di parere era stata presentata da un Ati, assistita da questo studio legale, che sosteneva l’illegittimità dell’aggiudicazione provvisoria disposta dall’Urega di Palermo.
L’Autorità, dopo aver precisato che il cronoprogramma risulta un elemento indefettibile del progetto esecutivo, ha statuito che non vi è dubbio che, in caso di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, il cronoprogramma quale elemento essenziale vada presentato a corredo dell’offerta.
Anche con riferimento al secondo profilo di doglianza evidenziato, circa la mancata dichiarazione da parte dei progettisti delle dichiarazione ai sensi della l. 383, l’Anac ha rilevato l’illegittimità della procedura ricordando che nel caso di appalto integrato la sussistenza dei requisiti di carattere generale deve essere dichiarata da tutti i soggetti che partecipano alla gara, ivi incluso il progettista quale soggetto incaricato delle attività di progettazione.
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