In materia di formazione professionale, il TAR Palermo, con sentenza del 12 Marzo, ha accolto il ricorso da parte della C.E.DIFO.P., contro l’Assessorato regionale del lavoro e della previdenza, costatando che tale organo, competente a valutare la validità e l’appropriatezza dei progetti presentati, aveva sbagliato nella valutazione ritenendo erroneamente mancanti “elementi di innovatività trattandosi di una duplicazione di un’offerta formativa già ampiamente presente nel territorio”.
Nel caso di specie, il TAR ritiene fondata la doglianza poichè il provvedimento di mancata ammissione a finanziamento non sarebbe stato adeguatamente istruito e motivato, considerato che la CE.DI.FO.P, nella presentazione dei due progetti, ha proposto di formare e inserire nel mondo del lavoro dei lavoratori con qualifiche specifiche non riscontrabili in nessun’altra categoria.
In merito al primo progetto , “O.T.S. (operatore tecnico subacqueo esperto in allevamenti offshore)”, Trattandosi di contributi rivolti non a soggetti svolgenti attività imprenditoriali, ma a enti operanti nel campo della formazione, deve ritenersi che la coerenza con la misura andava verificata con riferimento alle figure professionali da immettere nel mercato del lavoro.
Scopo del progetto era quello di evitare l’utilizzo in nero di soggetti non titolati e di conseguenza formare “Operatori tecnici subacquei esperti in allevamenti offshore”. In questo modo i soggetti potevano essere regolarmente assunti per lo svolgimento di acquacultura.
Con riferimento al secondo progetto, “Guida riferito al comparto economico “Turismo”, è stato rilevato che dalla documentazione in atti è emersa l’avvenuta ammissione a finanziamento di una analoga iniziativa proposta dalla cooperativa “Coo.Tur.” Soc. Coop.
Nel caso di specie, l’Amministrazione regionale non ha eseguito l’ordine istruttorio tendente a verificare la diversità di trattamento, comportando così che l’organo di giustizia amministrativa ritenesse di desumere la sovrapponibilità dei due progetti, in forza dell’articolo 116, comma2, c.p.c.
Dunque, il ricorso è stato ritenuto fondato accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per la parte di interesse della parte ricorrente.
Clicca qui per il testo integrale del provvedimento.