Il Tar Lombardia, di Milano, con sentenza n.9 del 2024 ha disposto l’illegittimità della gara in caso di mancata suddivisione in lotti funzionali per l’affidamento di servizi eterogenei.
Il TAR Lombardia ritiene illegittimo accorpamento dell’affidamento in un unico lotto.
Il Giudice amministrativo ha dapprima ribadito che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la regola della suddivisione in lotti favorisce la concorrenza e «risponde all’esigenza di apertura del mercato ed opposizione alla creazione di posizioni monopolistiche o, comunque, di predominio, obiettivo ritenuto meritevole dal legislatore per la convinzione – che v’è sottesa – che per questa via si possa migliorare l’efficienza del servizio all’utenza» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2021, n. 6402).
L’ordinamento, prosegue il TAR Lombardia, esprime un chiaro favor per la suddivisione degli appalti in lotti, ritenendola espressione del principio di buon andamento e assumendola come regola obbligatoria derogabile solo in forza di un’adeguata motivazione, che deve essere puntualmente espressa nella legge di gara.
In concreto, la stazione appaltante è tenuta a indicare i vantaggi economici e/o tecnico-organizzativi derivanti dall’opzione del lotto unico e le ragioni per cui detti obiettivi siano prevalenti sull’esigenza di garantire l’accesso alle pubbliche gare a un numero quanto più ampio di imprese. L’onere motivazionale, poi, pur nel rispetto del principio di proporzionalità, deve essere tanto più pregnante quanto più la mancata suddivisione in lotti dell’appalto si presenti idonea, come nella fattispecie, a sacrificare la concorrenza in un determinato settore del mercato (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 24 aprile 2023, n. 1012).
Commento a sentenza edito dal dottor Aldo Tripodi