APPALTI – Atti di gara: l’interpretazione delle clausole recanti i requisiti di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese c.d. verticale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2902 del 2024, fa chiarezza sull’interpretazione delle clausole recanti i requisiti di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese c.d. verticale.

In particolare, secondo il Collegio,  l’interpretazione degli atti di gara deve essere necessariamente conforme, oltre che ai fondamentali principi di massima partecipazione alle gare pubbliche e di tassatività delle cause di esclusione, ai principi, sanciti dall’art. 83 d.lgs. n. 50/2016, di proporzionalità e adeguatezza dei requisiti di capacità tecnico-professionale, che devono essere coerenti e corrispondenti con la specifica attività che il concorrente (e, nella specie, il componente di un raggruppamento temporaneo d’imprese verticale) si è impegnato a svolgere.

Pertanto, i principi di massima partecipazione, tassatività delle cause di esclusione, proporzionalità ed adeguatezza implicano di riferire i requisiti speciali di partecipazione alla specifica attività che il concorrente s’impegna ad eseguire, con la conseguenza che, in caso di partecipazione raggruppata di tipo verticale, sarebbe illegittimo richiedere che tutti i componenti il raggruppamento siano in possesso dei requisiti necessari all’esecuzione indistinta delle prestazioni dedotte ad oggetto dell’affidamento.

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