Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9050 del 2024, dispone la validità del contratto anche in caso di mancata espressa determinazione del corrispettivo.
A ben vedere, il Collegio ritiene che non sia invalido il contratto di avvalimento privo dell’espressa indicazione di un corrispettivo in favore dell’impresa ausiliaria o mancante dei criteri per la sua predeterminazione.
Secondo il Cds, il contratto è comunque valido considerato che la determinazione del corrispettivo va ancorata all’effettiva entità della prestazione resa dall’impresa ausiliaria, quale può desumersi anche all’esito o comunque nel corso dell’esecuzione dell’appalto, alla luce delle esigenze di “soccorso” manifestate dall’impresa ausiliata, fermo restando che l’eventuale lacuna derivante dalla mancata espressa determinazione del corrispettivo può essere colmata in forza della norma suppletiva, analogicamente applicabile, di cui all’art. 1657 cod. civ.