Il T.A.R. Lazio sez. II con sentenza n. 15900 del 21 agosto 2024 in una controversia riguardante una procedura per l’affidamento dei servizi ha ribadito che l’impugnazione immediata del bando di gara è consentita unicamente laddove si intenda contestare l’avvio in sé della gara, la portata escludente delle clausole illegittime ovvero l’impossibilità di formulare un’offerta seria e remunerativa.
Il TAR ha ricordato che per costante giurisprudenza del giudice amministrativo è possibile impugnare immediatamente il bando di gara unicamente laddove si intenda contestare l’avvio in sé della gara, la portata escludente delle clausole illegittimo ovvero l’impossibilità di formulare un’offerta seria e remunerativa e, in punto di interesse a ricorrere, che è necessaria una dimostrazione rigorosa dei relativi presupposti, soprattutto laddove la ricorrente stessa abbia partecipato alla gara.
Nella fattispecie in esame, il Collegio ha rilevato che la disciplina fissata dalla lex specialis per il subappalto – che non afferisce alla partecipazione alla gara ma costituisce una modalità di esecuzione dell’appalto – non avesse portata escludente e che la ricorrente non avesse dimostrato adeguatamente una correlazione tra limiti quantitativi al subappalto e l’impossibilità di presentare un’offerta competitiva. E ciò anche alla luce del fatto che l’art. 119 co. 12 del d.lgs. n. 36/2023 prescrive che “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale”.