Il TAR di Bari, con la sentenza n. 1460/2016, accoglie il ricorso incidentale presentato da una società, rilevando che, è causa di esclusione dalla procedura di gara pubblica, l’aver omesso, nella domanda di partecipazione, una precedente risoluzione per grave negligenza della società ricorrente, violando pertanto l’art. 38 del decreto legge 163 del 2006.
In particolare, In applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza n. 802/2016 del Cons. Stato, ai sensi dell’art.1 lett. f), d.lg. n.163 del 2006, per i partecipanti a gare pubbliche è obbligatorio dichiarare la sussistenza di pregresse risoluzioni contrattuali a prescindere che la stazione appaltante sia la stessa o altra, poiché ciò attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa.
In un ulteriore pronuncia, inoltre, il Consiglio di Stato, Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3950, ha rimarcato che “sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica, da essa indetta, un’impresa che in sede di dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione richiesti, non le aveva dichiarato, come invece prescritto dalla legge e dalla disciplina di gara, l’avvenuta risoluzione di un precedente rapporto contrattuale con altra pubblica amministrazione, atteso che tale omissione non consentiva alla stazione appaltante l’esercizio del potere valutativo di cui all’art. 38 comma 1, lett. f), d.lg. 12 aprile 2006, n. 163”.
Peraltro, la suddetta interpretazione trova espressa conferma nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016: “le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; …”).
Proprio lo spazio lasciato all’apprezzamento dell’amministrazione, e quindi alla necessità che la stessa abbia contezza di come si siano svolti i pregressi rapporti contrattuali del partecipante alla gara al fine di poter compiutamente esprimere la propria valutazione, rende ragione dell’ampiezza con cui deve essere inteso l’obbligo di informazione in capo all’impresa.
Ne consegue che la mandante avrebbe dovuto dichiarare nella domanda ex art. 38 dlgs n. 163/2006 la precedente dichiarazione di risoluzione contrattuale con altra pubblica amministrazione e che, tale omissione dichiarativa, comporta l’esclusione della ricorrente principale.