Il Consiglio di Stato, con sentenza del 31 Maggio n. 3262/2018, dispone che è illegittimo il provvedimento di esclusione della concorrente di gara per l’aggiudicazione di un appalto di servizi intellettuale, qualora sia disposto per l’assenza dell’indicazione dei costi aziendali inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, la questione verte sulla modifica che ha interessato l’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 a seguito del correttivo (d.lgs. n. 56 del 2017).
In particolare si ritiene che tale modifica non ha carattere innovativo, bensì ricognitivo di un precedente e consistente indirizzo giurisprudenziale secondo cui gli oneri della sicurezza interna non erano configurabili negli appalti concernenti servizi di natura intellettuale.
A tal proposito viene richiamata la giurisprudenza rilevante del Consiglio di Stato, in virtù della quale l’obbligo di specifica dei costi aziendali vale solo per gli appalti di servizi in generale, non dovendosi applicare per quegli appalti di servizi “intellettuali” ( Consiglio di Stato, n. 1051/2016, Consiglio di Stato, n. 223/2017).
Pertanto, a detta del Consiglio di Stato, per ciò che concerne tale categoria di appalti, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione nelle offerte, per ciò che concerne gli oneri di sicurezza aziendali, soprattutto perché si ritiene siano ontologicamente, prima che giuridicamente, insussistenti.
E’, quindi, da escludersi la legittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, tanto più quando, come nel caso di specie, né l’indicazione omessa, né la relativa sanzione espulsiva, erano espressamente previste dalla lex specialis (Cons. St., Sez. V, 24 ottobre 2016, n. 4414; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 2 giugno 2016, C-27/15).
L’esclusione dell’appellante, appare, infatti, alla luce della natura e dell’oggetto del servizio da affidare e dell’assenza di una specifica previsione in tal senso della legge di gara, sproporzionata e irragionevole in quanto, innanzitutto, non corrisponde ad alcun interesse dell’amministrazione appaltante e viola i principi dell’affidamento e favor partecipationis, quali corollari delle procedure di gara.