Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3715 del 18 giugno 2018, dispone che, per ciò che concerne l’interpretazione della lex specialis di gara, essa debba essere interpretata tenendo, quale unico criterio preminente, quello letterale.
La questione veniva messa al vaglio del Collegio al fine di impugnare la pronuncia del TAR, la quale riteneva illogica la conclusione a cui era giunta la commissione di gara. Secondo il giudice di prime cure, infatti, era erronea l’interpretazione posta in essere dalla commissione in quanto aveva attribuito all’aggiudicataria un punteggio maggiore rispetto alla ricorrente, nonostante quest’ultima avesse prodotto un’offerta con un numero di ore maggiore.
Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza gravata, accoglie l’appello ritenendo che in virtù di un’interpretazione letterale del disciplinare di gara, la commissione aveva operato correttamente, in quanto l’aggiudicazione dell’appalto non dipendevadal numero di ore che l’impresa si era proposta di dedicare al progetto formativo, bensì della qualità dello stesso.
La pronuncia in commento si pone nel solco di un chiaro e consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “nelle gare d’appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell’affidamento delle imprese, l’interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza (Cons. St., Sez. V, 7 gennaio 2013, n. 7).
Pertanto, l’interpretazione della lex specialis deve soggiacere, come tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella relativa all’interpretazione letterale.