La sezione Sesta del Consiglio di Stato con sentenza n. 453 del 2017 ha ritenuto che la corrispondenza indirizzata all’amministrazione deve intendersi pervenutale fin dal momento in cui è nella sua giuridica disponibilità presso l’ufficio postale di destinazione.
Nel caso di invio a mezzo posta, è fondamentale stabilire in che momento il plico con la domanda di partecipazione alla gara si debba considerare consegnato all’amministrazione destinataria: se nel momento in cui esso fu messo a disposizione dell’amministrazione stessa per la distribuzione, ovvero solo nel momento successivo, in cui l’amministrazione l’ha ritirato.
Il Collegio ha ritenuto che la corrispondenza indirizzata all’amministrazione deve intendesi pervenutale fin dal momento in cui è nella sua giuridica disponibilità.
Secondo la Corte, l’art. 36 del codice postale (D.P.R. n. 655 del 1982) impone alle amministrazioni un obbligo di diligenza che consiste nel ritirare, al momento della scadenza del termine di partecipazione ad una gara, tutta la corrispondenza giacente presso l’ufficio postale di destinazione. Diversamente, si rimetterebbe al caso, ovvero all’arbitrio dell’amministrazione destinataria, che in fatto per qualsiasi ragione non ritiri il plico pervenuto all’ufficio postale nei termini, l’individuazione concreta di chi può partecipare, con evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Tale interprestazione è tra l’altro coerente con l’art. 1335 c.c. per cui le comunicazioni recettizie: “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
Poiché, nel caso di specie, un’impossibilità incolpevole risulta non configurabile, la domanda di partecipazione pervenuta all’ufficio postale entro i termini della lettera di invito, sebbene ritirata dall’impiegato incaricato dopo la scadenza degli stessi, deve ritenersi giunta entro la scadenza.