La prima sezione della Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n. 2483/2017, ha rimesso alla Corte di Giustizia della UE la questione pregiudiziale d’interpretazione della direttiva n. 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi, nello specifico ambito dell’aggiudicazione dei contratti di appalto dei servizi sanitari elencati nell’allegato IB.
In via generale, l’inquadramento nella categoria dell’organismo di diritto pubblico, ai fini del suo assoggettamento alle regole di evidenza pubblica nella stipulazione dei contratti di appalto, trova giustificazione nell’articolo 1, lettera b), della direttiva n. 92/50/CEE, il quale, nell’includere tra le amministrazioni aggiudicatrici i predetti organismi, precisa espressamente che con tale locuzione deve intendersi qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività fosse finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali e da organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione fosse soggetta al controllo di questi ultimi, o ancora il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza fosse costituito da membri più della metà dei quali fosse designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
In virtù dell’art. 267 del Trattato UE la Corte ha opportunamente rimesso la questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE sottoponendo i seguenti quesiti:
1) se l’articolo 9 della direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, il quale prevede che gli appalti aventi ad oggetto servizi elencati nell’allegato IB vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16, debba essere interpretato nel senso che i predetti contratti restano comunque assoggettati ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, parità di trattamento e divieto di discriminazione in base alla nazionalità, trasparenza e non discriminazione, di cui agli articoli 43, 49 ed 86 del Trattato UE;
2) in caso di risposta positiva al primo quesito, se l’articolo 27 della direttiva n. 92/50/CEE il quale prevede che in caso di aggiudicazione mediante procedura negoziata il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempre che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei, debba essere interpretato nel senso che esso trova applicazione anche ai contratti di appalto aventi ad oggetto servizi elencati nell’allegato IB della direttiva;
3) se l’articolo 27 della direttiva n. 92/50/CEE, il quale prevede che in caso di aggiudicazione mediante procedura negoziata il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempre che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei osti all’applicazione di una normativa interna che, per gli appalti pubblici stipulati in epoca anteriore all’emanazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 ed aventi ad oggetto servizi elencati nell’allegato IB della direttiva n. 92/50/CEE, non assicuri l’apertura alla concorrenza in caso di adozione della procedura negoziata.