Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4701 del 2024 dispone che non è ammesso il ricorso alla etero integrazione della lex specialis di gara in caso di mancata previsione delle specifiche tecniche in materia di criteri ambientali minimi.
La genericità sul punto della documentazione di gara avrebbe l’effetto di spostare nella fase di esecuzione del contratto le questioni relative alla conformità della prestazione ai criteri ambientali, contraddicendo la logica del risultato.
Pertanto, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul necessario inserimento nella documentazione di gara dei criteri ambientali minimi (ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, il cui contenuto sostanziale è stato riprodotto all’art. 57 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023) e sul conseguente divieto di eterointegrazione.
Secondo il giudice, il mero rinvio contenuto nella legge di gara ai decreti ministeriali relativi ai criteri ambientali minimi non è “idoneo a conformare la funzione del contratto, in punto di scelta della migliore offerta, agli obiettivi avuti di mira dalla norma.