Il TAR Piemonte, di Torino, con la sentenza n. 1058/2024, dispone che la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se vengono richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione e comporta la decadenza dalla stessa.
In particolare, il Tar chiarisce un aspetto cruciale del diritto amministrativo riguardante la gestione delle gare pubbliche: la distinzione tra i requisiti di partecipazione e quelli di esecuzione.
In particolare, secondo il collegio, tale distinzione è fondamentale per evitare ambiguità e garantire un processo di gara trasparente.
Nello specifico, secondo il TAR Torino: “i requisiti di partecipazione sono condizioni necessarie per poter accedere alla gara e la loro mancanza comporta l’esclusione immediata del concorrente, in quanto impedisce la sua ammissibilità al processo di valutazione”.
Diversamente, invece, i requisiti di esecuzione riguardano l’effettiva esecuzione del contratto una volta aggiudicato e sono, di regola, specificati nella lex specialis del bando.
Secondo il Collegio, infatti, se il requisito di esecuzione riguarda un elemento imprescindibile per l’effettivo svolgimento dell’appalto, la sua mancanza può portare alla decadenza dell’aggiudicazione, comportando così l’annullamento dell’aggiudicazione stessa.
Commento a sentenza edito dall’avv. Federica Verga