APPALTI e DURC: il Consiglio fa salvo il provvedimento di esclusione della società se…

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 3751 del 2016 si è espresso in seno alla materia degli appalti e “ DURC ” disponendo, nello specifico, la non annullabilità del provvedimento di esclusione della società adottato in violazione delle norme sul procedimento e sulla validità degli atti qualora sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il Collegio, nel caso di specie, espressamente stabilisce che non vi è alcun titolo per poter invocare il risarcimento del danno ingiusto, non sussistendo alcun elemento oggettivo che attesti una responsabilità implicante un danno ingiusto risarcibile. Trova pertanto applicazione la disposizione normativa sancita dall’art.34, comma 3 del cod. proc. amm, secondo cui “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.

Nella pronuncia, inoltre, appare rilevante l’indicazione del legislatore circa la non possibilità di compensazione automatica tra i crediti vantati dalle amministrazione pubbliche e i debiti contributivi nei confronti dell’Ente previdenziale, in quanto lo stesso legislatore ha fissato precisi presupposti e condizioni per l’operatività di detta compensazione che, peraltro, nel caso di specie, non sussistono.

Infatti, le disposizioni c.d. “urgenti” in materia di economia, sancite dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, stabiliscono che per la partecipazione alle gare di appalto, la situazione economica della società risultante dal DURC deve risultare regolare al momento della partecipazione alla gara di appalto, non essendo consentito un adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 febbraio 2016, n. 5). L’articolo 13-bis, comma 5 del decreto-legge n. 52 del 2012 stabilisce che l’eventuale possibilità di ammettere il rilascio del DURC, seppur in presenza di debiti contributivi, sia consentita previo rilascio da parte della amministrazione pubblica debitrice di una certificazione nella quale si attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili.

Infine, nella suddetta pronuncia il Collegio dispone che in ordine alle questioni riguardanti la regolarità del DURC non possono essere addotti difetti di giurisdizione del giudice amministrativo che deve essere rilevato in primo grado d’ufficio e in sede di impugnazione solo se “dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo esplicito od implicito, ha statuito sulla giurisdizione”.

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