Il T.A.R. della Lombardia sez. II – Milano, con sentenza n. 2171/2023, stabilisce che la falsità della documentazione facoltativa presentata in sede di offerta non ne determina l’esclusione nel caso si tratti di un documento irrilevante.
Il Collegio chiarisce che il disciplinare indica tutti i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati ai fini dell’offerta di gara, pena l’esclusione.
Ulteriore documentazione può essere richiesta in via facoltativa ma senza la necessità di deposito, a pena di esclusione, al momento della partecipazione alla procedura.
A supporto della natura facoltativa dei documenti non espressamente richiesti in via obbligatoria dal disciplinare vi è la non incisività sulla determinazione finale di affidamento da parte della Stazione Appaltante, in ossequio ai principi del risultato e della fiducia contenuti agli artt. 1 e 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che sia possibile una verifica facoltativa di anomalia nei confronti di tali documenti in forza della discrezionalità amministrativa solo ove risultino evidenti errori o una palese illogicità. (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 9280/2022 e TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza n. 650/2018).
Pertanto, in assenza di tali presupposti, eventuali falsità o elementi erronei di tali atti non giustificano l’illegittimità dell’esclusione, non essendo questi determinanti ai fini aggiudicatori.
Commento a sentenza edito dalla dott.ssa Celeste Di Maio