APPALTI – Garanzia provvisoria: finalità del termine di validità delle offerte

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 936/2025 fa chiarezza sulla finalità del termine di validità delle offerte in relazione in relazione all’operatività della garanzia provvisoria (ex art. 93 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016).

Il Collegio, in particolare, afferma che il termine di 180 giorni di validità della garanzia ha lo scopo di mantenere ferma l’offerta per tutto il presumibile periodo di gara, per cui la sopravvenuta scadenza non determina l’inefficacia ma consente al partecipante di ritirarsi senza conseguenze sfavorevoli. In mancanza di una espressa volontà di ritiro, tuttavia, la garanzia non viene meno e, per effetto dell’aggiudicazione, essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto imputabile all’affidatario (così il comma 6 dell’art. 93 citato).

Potrebbe interessarti anche

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò