Il TAR Milano, con sentenza n. 12 del 2024, dispone in ordine ai gravi illeciti professionali e sul self cleaning chiarendo che l’operatore economico ha l’onere di rendere una dichiarazione dettagliata della violazione compiuta.
L’operatore economico ha l’onere di rendere una dichiarazione dettagliata della violazione compiuta e delle misure di self-cleaning adottate a seguito di un illecito professionale. La stazione appaltante, dall’altro lato, deve effettuare una valutazione specifica ai fini del giudizio di affidabilità del concorrente. L’eventuale dichiarazione di aver commesso l’illecito resa in maniera reticente o senza fornire informazioni sufficienti alla valutazione da parte della stazione appaltante non comporta l’esclusione dalla gara ma l’attivazione del soccorso istruttorio.