Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6944 del 2024, dispone che il raggruppamento non può farsi scudo della posizione individuale dei partecipanti allo stesso che hanno ritenuto di non partecipare singolarmente ma di presentare un’offerta unica insieme.
Nel caso concreto, il raggruppamento non aveva segnalato alcunché, pur trovandosi – astrattamente – nella condizione di poter conoscere dell’esistenza di una causa di esclusione automatica a carico di uno dei membri.
Occorre precisare che la giurisprudenza domestica e quella euro-unitaria hanno riconosciuto la possibilità di sostituire un membro del raggruppamento (ma lo stesso vale per i consorzi e anche in caso di avvalimento) carente di un requisito di partecipazione, a condizione che l’ignoranza circa l’esistenza della causa di esclusione non dipenda da colpa.
Nel caso concreto, il raggruppamento non ha dimostrato cause oggettive che gli avrebbero impedito di avvedersi della condizione fiscale di una delle imprese mandanti.
Per il Collegio, infatti, dal principio di auto-responsabilità che grava in capo a ciascun operatore deriva che “il raggruppamento non può farsi scudo della posizione individuale dei partecipanti allo stesso che hanno ritenuto di non partecipare singolarmente ma di presentare un’offerta unica insieme ad altre soggettività giuridiche, dovendo sopportare le conseguenze della scelta imprenditoriale effettuata.”