Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4435 del 2024, dispone che il RUP non può escludere il concorrente sostituendo la propria valutazione a quella formulata dalla commissione.
In particolare, secondo il Collegio, il RUP non può né sostituire le proprie valutazioni a quelle compiute dalla commissione di gara né disporre direttamente l’esclusione di un concorrente salvo il potere di intervento sostitutivo allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.