Il TAR del Lazio, con sentenza n. 3682/2023 ha disposto in ordine ai limiti di utilizzabilità del soccorso istruttorio nella fase di verifica dei requisiti di partecipazione.
Il particolare, il Collegio ha accertato che sulla base delle evidenze documentali, il servizio dichiarato nel DGUE era stato reso in favore di un soggetto effettivamente non qualificabile come “impresa ferroviaria” o “gestore di infrastruttura” ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2012/34/UE.
Né si sarebbe potuto ritenere comunque sostanzialmente posseduto il requisito esperienziale per il fatto che la ricorrente principale svolgeva il servizio richiesto proprio presso la stazione appaltante.
L’invocato art. 85, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 si riferisce infatti all’attività di produzione documentale complementare da acquisire in fase di verifica, ed in questi ristretti limiti la norma esonera il concorrente dall’onere probatorio allorché il soggetto che detiene la documentazione complementare coincide con la stazione appaltante.
Il TAR ha però rilevato che il vizio investiva la dichiarazione contenuta nel DGUE, cioè quella “prova documentale preliminare” (art. 85, comma 1, Codice dei contratti) che, nella fattispecie, esibiva una referenza inidonea ad attestare il possesso di uno specifico requisito in capo alla società controinteressata.
Poiché, dunque, il concorrente ha dichiarato una precisa referenza, non si può consentire, in sede di verifica del possesso dei requisiti, di modificare e sostituire la dichiarazione resa e la correlata referenza cui tale dichiarazione si riferisce.
Non ci si trova, infatti, di fronte ad una dichiarazione contestuale alla domanda di partecipazione contenente le indicazioni essenziali per l’individuazione del servizio prestato e speso in gara – cosa che consentirebbe di addivenire ad una integrazione della stessa – ma in una situazione in cui si renderebbe necessario introdurre, in un momento successivo al termine di presentazione delle offerte, un requisito mai dichiarato o di sostituire un requisito dichiarato con uno diverso, addivenendo ad una modifica sostanziale dei contenuti della dichiarazione resa nel DGUE.
A completamento del proprio ragionare, il TAR ha anche precisato che il consentire una simile modifica della dichiarazione in fase di verifica si tradurrebbe in una violazione dell’affidamento dei concorrenti nella completezza e nella definitività delle dichiarazioni di partecipazione rese da ciascuno degli altri.