Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 69 del 2023, dispone che il socio unico persona giuridica titolare di poteri di controllo è obbligato a dichiarare l’assenza di cause di esclusione
Nel caso di specie, il Collegio ha riformato la sentenza impugnata dall’ATI soccombente in primo grado, aggiudicataria dell’appalto.
Il ragionamento posto alla base della decisione del Collegio parte dal presupposto secondo cui, nonostante gli obblighi dichiarativi del socio unico persona fisica non possano estendersi agli obblighi del socio unico persona giuridica (cfr. ex multis Cons. Stato, V, 7 settembre 2020, n. 5370; 2 ottobre 2020, n. 5782), quest’ultimo non sia esentato dal dichiarare l’assenza di cause ostative ex art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, in qualità di soggetto munito di potere di controllo e, quindi, a ciò obbligato ai sensi del comma 3 della stessa disposizione.
Il Consiglio di Stato ha statuito che, nonostante il legislatore non abbia espressamente previsto obblighi dichiarativi in capo al socio unico persona giuridica, la disposizione di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si applica comunque a chi detiene il controllo societario. Il legislatore, infatti, non ha affatto esentato da tale adempimento le persone giuridiche titolari di posizioni di controllo. Tuttavia, dall’omissione in questione non deve derivare l’estromissione dalla gara, ove si possa ricorrere al soccorso istruttorio.