Il TAR Toscana, di Firenze, con sentenza n. 346/2024, chiarisce la portata del soccorso istruttorio nelle procedure di gara distinguendo tra documentazione meramente probatoria e costitutiva dei requisiti di partecipazione.
Secondo il Collegio, infatti, in tema di soccorso istruttorio occorre distinguere tra l’omessa produzione di documentazione la cui funzione è meramente quella di attestare la sussistenza di un requisito preesistente dal caso in cui, invece, la documentazione stessa ha effetto costitutivo del requisito.
Nella seconda eventualità, infatti, il soccorso equivarrebbe a consentire di costituire ex post un requisito di partecipazione prima non esistente e, come tale, è da considerarsi inammissibile.