Il Tar Milano con la sentenza n. 113 del 2023 ha affermato che l’esclusione dell’offerta può essere disposta solo in mancanza di requisiti tecnici ritenuti espressamente imprescindibili dalla disciplina di gara e descritti accuratamente dalla stessa.
In particolare, il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario che fa capo al provvedimento del Consiglio di Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084 (in senso conforme anche T.A.R. Lombardia, sez. II, 13 dicembre 2021, n. 2799; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, sez. I, 3 maggio 2022, n. 127).
Nel caso di specie, la lex specialis non definiva direttamente gli elementi richiesti a pena di esclusione, ma rimetteva tale individuazione al Capitolato Tecnico. Tuttavia, ritenere che il possesso di tutti i requisiti tecnici enunciati dal Capitolato fosse essenziale, avrebbe condotto ad un risultato incoerente con l’oggetto complessivo della gara,relativo all’affidamento di servizi inerenti la fornitura di dispositivi informatici. Difatti, queste apparecchiature sono per natura soggette ad una rapida obsolescenza ed, in virtù della necessità di aggiornamento delle stesse, la cristallizzazione dei requisiti tecnici necessari non rifletterebbe le esigenze funzionali della stazione appaltante.
Inoltre, il Collegio ha stabilito che, laddove la disciplina di gara si presenti ambigua e non consenta di identificare con assoluta certezza gli elementi stabiliti a pena di esclusione dalla gara, la lex specialis debba essere interpretata sulla base del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale.