Il Tar Piemonte, con sentenza n. 627/2023 dispone che la commissione di gara, in corso di procedura, non può modificare le regole e i criteri di valutazione delle offerte fissati nel bando.
Nella motivazione, il TAR Piemonte ha evidenziato che la lex specialis di gara è vincolante per la Stazione appaltante e la commissione non può, in corso di procedura, modificare le regole di gara e, segnatamente, i criteri di valutazione delle offerte, poiché una simile modifica determinerebbe una violazione del principio di par condicio.
Il TAR ha poi sottolineato – richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato – che, al più e ad ulteriore garanzia della trasparenza della motivazione relativa all’attribuzione dei punteggi per le offerte, la Commissione potrebbe solamente specificare le modalità applicative di tale operazione, con criteri “motivazionali”. L’elaborazione di siffatti criteri è consentita purché non avvenga a buste già aperte e, in ogni caso, non determini una modifica dei criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara, ad esempio enucleando sub – criteri di valutazione non previsti dal bando o alterando il peso di quelli contemplati dalla lex specialis.