Il Tar del Lazio, con la recentissima sentenza del 10 marzo 2023, dispone che la determinazione dell’oggetto dell’affidamento costituisce insindacabile espressione del potere discrezionale della P.A.
Il Collegio ha verificato che le concrete e peculiari esigenze specifiche di cui la stazione appaltante si è fatta carico sono “logiche e ragionevoli” e, pertanto, sottratte al sindacato di merito del giudice amministrativo.
La determinazione dell’oggetto dell’affidamento, riportata nel bando di gara, costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l’Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto.
Le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano “ictu oculi” manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell’oggetto e all’esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegio.