Il Tar Lazio, con sentenza n, 16860 del 2022 fa chiarezza in ordine agli effetti conseguenti alla mancata sottoscrizione della “brochure” riassuntiva dell’offerta tecnica da parte del progettista, richiesta a pena di esclusione nel bando.
In particolare, ci si interroga sulla legittimità della clausola del bando di gara che impone, a pena di esclusione, la sottoscrizione anche da parte del progettista incaricato della brochure riassuntiva dell’offerta tecnica.
Il Collegio, richiamando precedenti orientamenti, osserva che secondo la normativa vigente, come condivisibilmente chiarito anche dall’ANAC (nella delibera di precontenzioso n. 707 del 23 luglio 2019) “la normativa di settore, non è tenuto alla firma dell’offerta tecnica il progettista incaricato che non risulti anche concorrente. L’offerta tecnica intesa come complesso di prestazioni offerte in favore della Stazione appaltante, è atto riferibile e di esclusiva spettanza dell’impresa concorrente alla gara, cui grava, pertanto, l’onere della sottoscrizione; è solo con riferimento a tale carenza che la Stazione appaltante può nutrire fondati dubbi sulla volontà dell’O.E. di contrarre e di instaurare un rapporto giuridico».
Il Collegio, conclude osservando che l’interpretazione non formalistica proposta, che esclude il meccanismo espulsivo in presenza di un’accertata riconducibilità della brochure riassuntiva al progettista incaricato si rivela preferibile anche perché più coerente con il principio di proporzionalità, il cui rispetto è imposto da pacifica e consolidata giurisprudenza europea e amministrativa (sui cui cfr. T.a.r. Liguria – Genova, sez. I , 6 dicembre 2021, n. 1051).
Del resto, una diversa interpretazione della clausola in questione, volta a determinare l’esclusione del concorrente per mancata sottoscrizione del progettista incaricato della sola brochure riassuntiva, riproduttiva di elementi nella sostanza già contenuti in altri documenti dell’offerta tecnica, sarebbe nulla in quanto violativa del principio di tassatività delle clausole di esclusione, di cui all’articolo 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, letto alla luce del richiamato principio di proporzionalità.