Il TAR del Lazio, con sentenza n. 11092/2016, dispone che la sottoscrizione dell’offerta tecnica è un elemento necessario ai fini della regolarità del provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara pubblica anche nel caso in cui non sia espressamente prevista dal bando di gara.
Il punto che la decisione vuole chiarire risiede nel dettaglio secondo cui l’obbligo di sottoscrizione, da apporre materialmente all’ultima pagina del bando di gara, è prevista dal bando soltanto per l’offerta economica e non anche per quella tecnica.
La pronuncia dei giudici, pertanto, è volta a chiarire se la mancanza di firma dell’offerta tecnica sia sanabile attraverso soccorso istruttorio.
In particolare, i giudici del tribunale ammininistrativo del Lazio, dichiarando fondata la censura, dispongono che la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica non necessita, al pari di quella economica, di essere espressamente menzionata nel bando di gara ma, essendo configurato come elemento essenziale, la sua mancanza è idonea ad escludere dalla medesima gara la società aggiudicatrice.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire a suo tempo che “la sottoscrizione dell’offerta, prescritta ai sensi dell’art. 74 d.lgs. n. 163 del 2006, si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara” (Cons. St. Sez. V, 7.11.2008, n. 5547).
Nondimeno, sulla scorta dell’appena citata giurisprudenza, la previsione normativa dell’art. 46 comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006 puntualizza che l’incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta è valevole ad escludere dalla gara l’offerta che presenti un’incertezza significativa tale da non soddisfare in toto le richieste della stazione appaltante.
Pertanto, i motivi della censura sono da accogliere in quanto l’offerta tecnica è da ritenersi elemento essenziale poiché, anche se manca un diretto riferimento all’obbligo di sottoscrizione di essa nel bando di gara, si tratta di un’irregolarità sostanziale non sanabile nel corso del procedimento, atteso inoltre che fa venire meno la paternità della stessa non comportando così una piena certezza della provenienza dei contenuti e delle dichiarazioni rese al suo interno.