APPALTI, la precisione dell’offerta è un elemento essenziale: in caso di ambiguità, infatti, il vizio non è sanabile con soccorso istruttorio

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 23 del 18 gennaio 2017, ha statuito che la precisione del contenuto propositivo dell’offerta costituisce un elemento essenziale di caratterizzazione della stessa, un valore imprescindibile, dovendosi evitare che l’ambiguità del suo contenuto possa costituire un grimaldello che consenta di alterare, a buste ormai aperte, i risultati delle operazioni di valutazione già effettuate.

In particolare, il collegio rileva che il “soccorso istruttorio” non può essere utilizzato per “correggere” (ex post) le ambiguità scaturenti da un’offerta formulata in modo impreciso poiché produrrebbe la conseguenza di consentire al concorrente che ha formulato l’offerta ambigua, di correggere (o rettificare) la sua azione propositiva a gara già avviata, conformandola utilmente al raggiungimento del risultato. Il che finirebbe con l’alterare la par condicio dei concorrenti.

Il ‘soccorso istruttorio’ e/o l’’acquisizione di chiarimenti’ volti ad ottenere precisazioni in ordine al concreto contenuto propositivo di un’offerta possono costituire utili strumenti procedimentali atti a far chiarezza solamente nella misura in cui – cioè – non diano la possibilità al concorrente di scegliere tardivamente fra due opzioni parimenti ‘praticabili’.

E poiché nella fattispecie per cui è causa, la modalità con cui è stata compilata l’offerta, formulata in modo oltremodo vago, lascia spazio ad interpretazioni alternative, pertanto, correttamente la Stazione appaltante non ha consentito alla ditta in questione di precisare, ex post, quale fosse il contenuto reale della sua dichiarazione propositiva.

Pertanto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, statuendo nel caso di specie, rigetta il ricorso ritenendo che qualora venisse possa in essere la possibilità di correggere le ambiguità dell’offerta formulata, si altererebbe la procedura concorsuale, poiché consentendo tale facoltà, il ricorrente potrebbe modificare l’offerta ai fini dell’aggiudicazione, con un effettiva lesione della par condicio dei concorrenti.

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