Con la sentenza n. 92 del 16 Gennaio 2017, la V° Sezione del Consiglio di Stato, ha stabilito che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 deve essere considerata quale onere per la riammissione, previa integrazione alla gara, e non già quale sanzione automatica.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva ritenuto legittima la determinazione dirigenziale con la quale l’Amministrazione comunale, nell’ambito della gara aperta bandita per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria su edifici comunali, irrogava la sanzione di € 3.279,00 in applicazione dell’art. 38 comma 2 bis del d.lgs. 163/2006, essendosi verificata l’ipotesi della “mancanza”, incompiutezza o di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e dei documenti richiesti dalle norme di gara.
In particolare, la società aveva omesso di inserire nella documentazione amministrativa il “codice PaSSoe di registrazione presso il servizio AVCPass”, nonché aveva omesso la presentazione della dichiarazione “ di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili”.
Tuttavia, la stazione Appaltante consentiva alla ricorrente di sanare le predette omissioni “mediante l’integrazione della documentazione mancata e il pagamento di una sanzione pecuniaria pari all0 0,5% dell’importo economico posto a base di gara” e cioè secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 2 bis e 46 c. ter, D.lgs. n. 163/2006.
La ricorrente, decidendo di non avvalersi della procedura sanante, veniva successivamente esclusa dalla stazione Appaltante.
I giudici di Palazzo Spada, con la pronuncia in esame, accogliendo il ricorso della Società e annullando la sentenza di primo grado, hanno rimarcato che “la soluzione prescelta – che anche con riferimento al quadro normativo pregresso considera il pagamento pecuniario non alla stregua di sanziona automatica, ma quale onere per la riammissione previa integrazione – è in linea col principio di proporzionalità, in quanto evita l’applicazione di una misura volta a colpire, anche in assenza di colpa, la mera condotta violativa di obblighi formali e documentali”.