APPALTI: la stazione appaltante può modificare in autotutela il cronoprogramma anche dopo l’aggiudicazione provvisoria

La terza sezione del Tar Palermo, con la sentenza n. 2768/2016, stabilisce che la P.A., anche nel caso in cui vi sia già stata una aggiudicazione provvisoria, conserva il potere di revocare in autotutela il procedimento di indizione della gara, tenendo presente dell’eventuale responsabilità sulla determinazione delle cause che hanno portato ad una diversa valutazione dell’interesse pubblico.

Il Tar, in riferimento alla delibera con la quale il Comune ha revocato l’aggiudicazione in favore della Ditta, rileva che l’Amministrazione, difesa da questo Studio Legale, non si è limitata ad annullare l’aggiudicazione della gara per poi affidare l’appalto ad altro concorrente, ma ha ritenuto di dover modificare in modo sostanziale una delle condizioni dell’appalto, ossia la riduzione dei tempi per la realizzazione dell’opera.

Il Comune, infatti, dovendo ridurre considerevolmente i tempi del cronoprogramma al fine di non incorrere nella perdita del finanziamento, dopo aver ricevuto il rifiuto della Ditta ricorrente, ha cercato un altro operatore che accettasse la riduzione dei termini previsti per la realizzazione del progetto.

Anzitutto, sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Comune, i Giudici accolgono la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti concernenti la procedura di affidamento,considerato l’applicazione dei termini dimediati di cui all’art.119 c.p.a.

Inoltre, in riferimento all’eccezione di tardività della delibera attraverso al quale il Comune avrebbe provveduto a definire il procedimento di annullamento dell’originaria aggiudicazione e la conseguente violazione del combinato disposto dell’art 2 bis l. n. 24171990 e art 30 c.p.a., i Giudici asseriscono che la richiesta di annullamento di un atto in autotutela non determina, in capo alla P.A., alcun obbligo di provvedere: pertanto, non è configurabile la violazione dei termini per la conclusione del procedimento in esame.

Pertanto, la terza sezione del Tar Palermo afferma che, indipendentemente dalla fase in cui è giunto il procedimento di aggiudicazione di un appalto, l’Amministrazione conserva il potere di revocare in autotutela il procedimento di indizione della gara per ragioni di interesse pubblico, indipendentemente dall’eventuale responsabilità sulla determinazione delle cause che hanno portato ad una diversa valutazione dell’interesse pubblico.

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