Il TAR del Lazio con sentenza n. 13877/2023 stabilisce che l’oggetto dell’appalto deve essere inequivocabile e affidabile, non potendo essere suscettibile di modifiche da eventuali chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante nel corso dell’aggiudicazione.
Il Collegio chiarisce che gli unici atti vincolanti in una procedura di gara sono il bando, il disciplinare e il capitolato di gara. Questi atti delineano i requisiti minimi delle prestazioni o del bene oggetto dell’appalto. Così l’eventuale difformità di tali requisiti da parte degli offerenti determina una esclusione ex se dalla gara, anche laddove manchi una espressa previsione in tal senso. La funzione dei chiarimenti resi nel corso della procedura è di rendere maggiormente comprensibile quanto già esposto nei precedenti atti, poiché solo ed esclusivamente su questi bisogna fare affidamento ai fini dell’aggiudicazione, richiamando coerentemente l’orientamento maturato dal Consiglio di Stato sul punto (così Consiglio di Stato, Sezione V, del 23 settembre 2015, n. 4441 e anche TAR Sardegna, Sezione I, del 17 dicembre 2019, n. 893).
Ne consegue che eventuali chiarimenti che si discostano da quanto stabilito dagli atti vincolanti non saranno considerati come parte integrante degli stessi e non influiranno ai fini aggiudicatori.
Commento a sentenza edito dalla tirocinante Celeste Di Maio