Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1196 del 2025, dispone che non è possibile modificare i requisiti di capacità tecnico professionale indicati in gara.
Secondo il Collegio, infatti, incorre in esclusione l’operatore economico che, nel corso del subprocedimento di verifica, modifichi i requisiti indicati al momento della partecipazione, risultando altrimenti violati i principi di autoresponsabilità del dichiarante nonché di par condicio tra i concorrenti.