Il TAR Catania, con sentenza n. 1788/2024 dispone che, alla luce del nuovo codice degli appalti, la decisione di non aggiudicare un appalto deve necessariamente essere comunicata ed espressamente motivata anche nella fase antecedente all’aggiudicazione.
Nello specifico, il Collegio, pur riportando il precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non fosse obbligatoria, ritiene necessario cambiare orientamento alla luce delle nuove disposizioni che regolano le procedure di gara ad evidenza pubblica.
Secondo il TAR, alla luce del Nuovo codice degli appalti, “nel caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un appalto, è obbligatorio darne comunicazione motivata”.
Il Collegio chiarisce che ciò discende dall’applicazione del nuovo Codice degli Appalti, dal quale emerge che la decisione di non aggiudicare un appalto deve necessariamente essere comunicata ed altresì espressamente motivata, anche nella fase antecedente all’aggiudicazione (ex art. 5 comma 2 del Codice degli Appalti), in cui – conformemente con il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento – sussiste un legittimo affidamento dell’operatore economico al corretto esercizio del potere da parte dell’ amministrazione.
Commento a sentenza edito dalla dott.ssa Sarah Dispoto