Il Consiglio di Stato, con sentenza n.10675 del 2023 dispone che è necessario per l’appaltatore ottenere l’autorizzazione al subappalto da parte della Stazione appaltante.
Il Collegio, infatti, partendo dal dato normativo contenuto nell’art. 105 del previgente Codice del 2016, ha delimitato l’istituto del subappalto e il conseguente onere di comunicazione gravante sui soggetti affidatari dei contratti, i quali «devono essere autorizzati dalla stazione appaltante». Ciò purché il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80; all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
A tal proposito, il Collegio ha osservato come tale disciplina rimanga intatta anche nel novellato Codice del 2023, il quale «ha mantenuto ferma la definizione del contratto di subappalto…».
In particolare, anche nel nuovo Codice, pur caratterizzatosi per una maggiore apertura verso questo modulo contrattuale oltreché per l’eliminazione di alcuni limiti imposti dalla precedente normativa, “elemento imprescindibile” è costituito dall’autorizzazione da parte della stazione appaltante (art. 119, comma 4).