Il TAR Venezia, con sentenza n. 2908 del 2024, fa chiarezza sul principio di tassatività delle cause di esclusione nel nuovo codice dei contratti pubblici.
Secondo il Collegio, infatti, è illegittima la clausola del disciplinare di gara che prevede l’esclusione delle offerte di importo pari alla base d’asta.
Una siffatta clausola non è conforme allo scopo sotteso all’art. 70, comma 4, del d.lgs 36/2023, che sancisce l’inammissibilità delle sole offerte di importo superiore alla base d’asta e inoltre, non perseguendo alcun interesse meritevole di tutela, viola il principio di tassatività delle cause di esclusione.