Il TAR Piemonte, con sentenza n. 77 del 2023, ha richiamato la distinzione tra il caso di omessa indicazione dei costi della manodopera aziendale e quello di indicazione espressa di “importo pari a zero”.
Nel primo caso, secondo la giurisprudenza maggioritaria si ha la conseguenza dell’esclusione automatica dell’offerta e l’impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.
Nel secondo caso, invece, l’indicazione espressa di un importo – ancorchè pari a zero – “non essendo assimilabile alla totale pretermissione di indicazioni al riguardo, non può costituire motivo di estromissione dalla gara, a prescindere dalla natura intellettuale del servizio da affidare e dalla possibilità di ricorrere o meno all’ausilio del soccorso istruttorio”, la questione pertanto, prosegue il TAR Piemonte, si sposta dal piano formale a quello sostanziale concernente la congruità di una simile quantificazione, quindi nel caso di specie la verifica di anomalia dell’offerta si è celebrata ma in sede procedimentale nessun elemento in merito alla quantificazione degli oneri per la sicurezza è stato né richiesto né offerto dall’impresa aggiudicataria. Per l’effetto, il Tar ha annullato i provvedimenti impugnati al fine della riattivazione della fase di verifica di anomalia dell’offerta, giusto l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “l’annullamento giudiziale del provvedimento con cui in una gara pubblica l’amministrazione si è pronunziata sulla anomalia dell’offerta determina di regola la rivalutazione della questione da parte della stessa amministrazione” (Cons. St., Sez. V, 21 marzo 2022, n. 2049).