Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia si è pronunciato con la sentenza n. 440/2017 sulla legittimità del comportamento tenuto dall’amministrazione laddove scelga di servirsi di un consulente esterno per la valutazione della congruità, sostenibilità e realizzabilità di un’offerta economica.
In generale, la giurisprudenza di riferimento ha avuto modo di sostenere che “una commissione di gara ben può avvalersi di consulenze esterne per meglio poter valutare elementi di ipotizzabile criticità, anche nel corso di un procedimento già avviato …” (Cons. St., sez. VI, 05 aprile 2012, n. 2026), ed inoltre “la stazione appaltante può legittimamente rivolgersi ad un esperto al fine di valutare l’anomalia dell’offerta” (Tar Bari, sez. I, 11 agosto 2008, n. 1209).
Tale orientamento non deve però eludere l’operato della commissione esaminatrice la quale, seppur gode della discrezionale possibilità di avvalersi di un consulente esterno per effettuare una più approfondita analisi delle offerte, detiene pur sempre l’esclusiva competenza a definire l’anomalia in seguito alla valutazione di un’offerta.
Come precisato dalla giurisprudenza consolidata e condivisa “nelle gare pubbliche la verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà dell’offerta nel suo insieme, senza fissare una quota rigida di utile al di sotto del quale l’offerta deve considerarsi comunque incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante” (Cons. St., sez. V, 17 novembre 2016, n. 4755).
Dunque, ai fini della ammissibilità della relazione del consulente deve valere un apporto circa il punto di vista della congruità dell’offerta fermo restando che, qualora le risultanze della relazione non fossero utili in questo senso, la commissione avrebbe l’onere di verificare detta congruità nelle ulteriori fasi del procedimento di verifica dell’offerta.