APPALTI – Principio di equivalenza si applica anche ai requisiti minimi obbligatori c.d. “funzionali”

Il TAR Piemonte, Torino, con sentenza del 20 gennaio 2025, n. 139, chiarisce che principio di equivalenza si applica anche ai requisiti minimi obbligatori c.d. “funzionali”, quelli cioè per i quali la lex specialis di gara (a differenza dei requisiti minimi obbligatori c.d. “strutturali”) esplicita le finalità ed i bisogni dell’amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica sarebbe destinata a soddisfare.

In particolare, il Collegio ha evidenziato come il principio di equivalenza è finalizzato, in sintesi, a evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta, senza tuttavia poter essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, finendo per costituire un aliud pro alio.

In ragione di ciò, si è rilevato in giurisprudenza come il principio di equivalenza possa trovare applicazione, a rigore, «solo con riferimento a quelle specifiche tecniche non qualificate come requisiti minimi obbligatori» (sul punto, Cons. Stato, n. 1006/2022).

Di recente, tuttavia, si è fatto strada un approccio di tipo “funzionale” che ha esteso l’applicabilità di tale principio anche ai requisiti minimi obbligatori c.d. “funzionali”, quelli cioè per i quali la lex specialis di gara – a differenza dei requisiti minimi obbligatori c.d. “strutturali” – esplicita le finalità ed i bisogni dell’amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica sarebbe destinata a soddisfare (tra le altre, Cons. Stato, n. 4155/2024 e n. 8189/2023).

Peraltro, il principio di equivalenza è stato introdotto nel sistema dal legislatore europeo (ex articolo 42, par. 6, della direttiva 2014/24/UE) al chiaro fine di evitare che le “specifiche tecniche” fossero utilizzate dalle S.A. in modo restrittivo della concorrenza, richiedendo caratteristiche tecniche dei prodotti, se non addirittura riconducibili solo a specifici produttori o processi di produzione, idonee a limitare fortemente la platea degli operatori economici in possesso delle capacità tecniche che consentissero loro di partecipare alla procedura di affidamento.

Ne consegue la distinzione operata dalla giurisprudenza tra le “specifiche tecniche”, rispetto alle quali il principio di equivalenza è sempre applicabile, e i diversi “requisiti minimi obbligatori” che possono essere richiesti a pena di esclusione; ciò in quanto essi esprimono la definizione a priori dei bisogni dell’Amministrazione, e quindi hanno l’effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni.

Orbene, il Collegio, aderendo a tale orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto il principio di equivalenza estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara.

Commento a sentenza edito dal dottor Francesco Teresi.

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