Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3747 del 2024, dispone che in materia di project financing, la fase pre-procedimentale valutativa è esclusa dal rito speciale in materia di appalti.
Secondo il Collegio, in tema di project financing, le controversie relative alla fase pre-procedimentale di valutazione dell’interesse delle proposte pervenute, di cui all’articolo 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, sono escluse dal rito speciale in materia di appalti e, quindi, dall’applicazione del dimezzamento dei termini di cui agli articoli 119 e 120 c.p.a.
Infatti, per quanto l’attività di valutazione possa essere procedimentalizzata dall’amministrazione, con disciplina ex ante della valutazione comparativa tra le offerte pervenute, sulla base di parametri tecnici ed economici e correlativi punteggi predefiniti, e nomina di una commissione tecnica per l’esame delle proposte pervenute, tuttavia, la procedura competitiva della fase pre-procedimentale non è riconducibile alle procedure di affidamento di contratti pubblici cui l’articolo 119, comma 1, lettera a), c.p.a., la quale è norma eccezionale e come tale interpretabile in senso rigorosamente restrittivo.