Il TAR di Palermo, con sentenza n. 3323/2024 ha disposto la legittimità della revoca proposta di aggiudicazione in tema di project financing qualora per sopravvenuti motivi muti l’interesse pubblico della comunità.
Il Collegio, nonché la giurisprudenza maggioritaria, fanno chiarezza sul potere discrezionale della pubblica amminsitrazione in ordine al potere di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, ovvero, della “proposta di aggiudicazione” come meglio definita dal d.lgs 50/2016, nonché sulla tutela del promotore privato.
In particolare, il Tar così ritiene: “ – la p.a., “…una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato […] non è comunque tenuta a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale, se, per la tutela dell’interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto (cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 820; Id., V, 18 gennaio 2017, n. 207; Id., V, 21 giugno 2016, n. 2719; Id., III, 20 marzo 2014, n. 1365)” (cfr. Cons. Stato, V, 11 gennaio 2021, n. 368, e richiami ivi; Id., 12 agosto 2021, n. 5870; CGA, 9 luglio 2021, n. 678)…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2023 n. 1608);
L’Amministrazione, pertanto, ha la facoltà di revocare la procedura prima della conclusione della gara e dell’aggiudicazione della concessione, senza che il promotore dell’iniziativa possa vantare alcuna posizione tutelabile e, quindi, ottenere il risarcimento dei danni.