Il TAR Piemonte, di Torino, con sentenza n. 155 del 2024 ha fatto chiarezza sull’accordo quadro e sull’esercizio del potere potestativo dell’Amministrazione di recedere dai contratti attuativi di una “Convenzione”.
In particolare, il Collegio ritiene che la circostanza che una convenzione stipulata a valle di una procedura d’appalto sia riconducibile allo schema dell’accordo quadro comporta che, pur non essendo qualificabile come un appalto strictu sensu – in quanto da sé solo non comporta diritti né immediati obblighi di esecuzione -, sia tuttavia riconducibile alla categoria civilistica del contratto normativo, in quanto detta le condizioni dei successivi contratti integrativi.
Ne consegue che l’interesse pubblico, che abbia già trovato sede all’interno della piattaforma convenzionale, potrà essere salvaguardato dall’Amministrazione solo mediante un’autotutela dipari matrice privatistica, vale a dire con lo speciale diritto potestativo di recesso disciplinato dal Codice dei contratti pubblici.