Nel rispondere ad un quesito del Servizio Supporto Giuridico del 1° settembre 2022, il MIT, con il parere n. 1486, ha offerto importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della disciplina contenuta nell’art. 26, del D.L. 50/2022, con specifico riferimento alla fase in cui si trova l’appalto interessato.
In particolare, è stato chiesto al MIT di chiarire come applicare il secondo periodo, del comma 3, dell’art. 26 citato, relativo al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del comma 1, laddove il prezzario della Regione di riferimento sia stato pubblicato successivamente alla chiusura dei lavori.
A fronte del quesito posto, il MIT ha osservato che il meccanismo di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26, D.L. 50/2022 è applicabile in relazione a tutti gli “interventi non ancora conclusi e per i quali, dunque, sia stato emesso, ma non ancora approvato, il relativo certificato di regolare esecuzione o di collaudo”.
Pertanto, ove sia stato emesso ed approvato il certificato di collaudo non potrà procedersi all’adeguamento dei prezzi, mentre laddove non sia stato ancora approvato, è opportuno che la S.A. predisponga un ulteriore SAL Straordinario in favore dell’appaltatore.
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