Il TAR del Lazio con sentenza n. 13914/2023 chiarisce il principio del favor partecipationis negli appalti pubblici con particolare riferimento al controllo sui requisiti di idoneità professionali.
Secondo il collegio, il principio del favor partecipationis postula che l’interprete deve essere orientato nel senso di escludere dal novero dei partecipanti soltanto coloro per i quali non sia possibile addivenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale.
Pertanto, la verifica della richiesta idoneità professionale deve essere operata in virtù di un approccio non già atomistico, parcellizzato e frazionato, ma globale e complessivo delle prestazioni dedotte in contratto.
L’interesse pubblico tutelato dalla conferente normativa in materia è, difatti, quello di assicurare l’accesso al mercato anche ai concorrenti per i quali sia possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale.
Secondo il Giudice, pertanto, l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato, va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto, potendo altresì concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione anche le attività cd. secondarie.