Il TAR del Lazio con sentenza n. 15165 del 2023 dispone l’illegittimità dell’esclusione della concorrente di gara per la mera omessa specificazione di ricorrere al subappalto “necessario”.
Il Collegio, infatti, ha affermato che l’operatore economico in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e che abbia formalizzato la richiesta di subappalto per le lavorazioni a qualificazione obbligatoria non puo’ essere escluso dalla gara di appalto per la mera circostanza di non avere specificato nella domanda di gara che il subappalto cui faceva ricorso era da intendersi “necessario”.