L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – con sentenze nn. 6, 7 e 8 del 2023 – ha chiarito i rapporti tra il giudizio di impugnazione dell’informazione antimafia interdittiva e il controllo giudiziario c.d. volontario, o a domanda, previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, affermando la tesi dell’autonomia dei procedimenti.
L’Adunanza Plenaria ha affermato che “la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva”. L’ammissione al controllo giudiziario non impedisce, dunque, che vada definito senza ritardo il giudizio amministrativo avverso l’interdittiva, trattandosi di procedimenti autonomi.
Analoghe considerazioni conducono al medesimo principio di diritto con riguardo al rapporto tra il controllo giudiziario e il commissariamento dell’impresa appaltatrice previsto dall’art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014: “la pendenza del controllo giudiziario non è causa di sospensione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, per il completamento dell’esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall’impresa destinataria di un’informazione antimafia interdittiva”.