L’Anac con parere precontenzioso n. 451/2022 dispone che la mancata dichiarazione della quota di occupazione giovanile è causa di esclusione.
Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. L. 29 luglio 2021 n. 108. Non è, infatti, sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto di una quota prestabilita di occupazione di giovani e donne.
È quanto stabilito dall’ANAC con parere di precontenzioso n. 451 del 5 ottobre 2022.
In caso di investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non assumano l’obbligo di salvaguardare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile.
Per una lettura integrale del parere si rimanda al seguente link: